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Serbatoi Interrati

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Il serbatoio è sotto il piazzale asfaltato, o sotto una casa che non c'era: cosa cambia

6 min di lettura

Quando sopra la cisterna c'è asfalto, o peggio un edificio, il problema non è più solo ambientale. Il Testo Unico Ambientale ha una marcia apposta per i siti con attività in esercizio, e una definizione di messa in sicurezza permanente che porta con sé monitoraggi e limitazioni d'uso.

Serbatoio cilindrico sollevato durante la rimozione

Ci sono due situazioni che sembrano lontanissime e sono lo stesso problema. La prima è il serbatoio sotto il piazzale di un'azienda: ci passano i muletti, ci si scaricano i camion, l'asfalto è stato rifatto due volte e nessuno sa più dove fosse il passo d'uomo. La seconda è il serbatoio finito sotto una costruzione: un ampliamento, un capannone nuovo, una villetta tirata su negli anni Novanta sopra il giardino di prima. In tutti e due i casi il contenitore c'è, ma non ci si arriva. E quando non ci si arriva, cambiano le domande.

Comincia dal piazzale, perché è il caso più frequente e quello con l'insidia meno raccontata. Un serbatoio vuoto e corroso sotto una pavimentazione carrabile è, dal punto di vista strutturale, un vuoto sotto un carico. Il cielo del serbatoio è la parte che si assottiglia per prima, perché è dove condensa l'umidità e dove si concentra la corrosione interna; la copertura di terreno e conglomerato bituminoso può nascondere per anni una lamiera che non regge più niente. Non ci vuole un evento eccezionale: basta la ruota giusta nel punto giusto. Per questo il momento peggiore per scoprire di avere una cisterna sotto il piazzale non è quando si rifà l'asfalto — quello è il momento migliore — ma quando si apre un cratere davanti al portone di carico.

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Sul piano delle norme, l'azienda che lavora ha una marcia che al privato non serve. L'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce «sito con attività in esercizio» quello in cui risultano in esercizio attività produttive industriali o commerciali «nonché le aree pertinenziali e quelle adibite ad attività accessorie economiche»: il piazzale ci sta dentro. E l'articolo 242, al comma 10, dice una cosa che vale la pena leggere prima di immaginare lo stabilimento chiuso per sei mesi: nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, «la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività». Il lavoro si può fare per stralci, per aree, per fasi.

Lo stesso articolo 240 definisce la «messa in sicurezza operativa» come l'insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, «in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività», con idonei piani di monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate. Quella frase va letta due volte, perché è la parte che si dimentica: la messa in sicurezza operativa non chiude la partita, la rinvia. Il conto arriva quando l'attività cessa, e cioè, di solito, quando si vende il capannone.

Il caso del serbatoio sotto una costruzione si divide a sua volta in due, e il confine è la data del calendario. Se la costruzione c'è già, l'estrazione è fuori discussione e la strada obbligata è quella che l'articolo 240 chiama «messa in sicurezza permanente»: l'insieme degli interventi «atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente». La definizione prosegue con la parte che i preventivi tendono a saltare: «in tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici». Tradotto: lasciare sotto una cosa messa in sicurezza in modo permanente non è un intervento che finisce il giorno in cui esce il camion. Porta con sé un monitoraggio nel tempo e, potenzialmente, un vincolo su cosa quell'area potrà ospitare.

Se invece la costruzione deve ancora nascere, l'errore da non fare è di programma, non di tecnica. Immagina di trovare il serbatoio con la benna, il primo giorno di scavo delle fondazioni. Da quel momento vale l'articolo 242: misure di prevenzione entro ventiquattro ore e comunicazione; indagine preliminare; se anche un solo parametro supera le concentrazioni soglia di contaminazione, immediata notizia a comune e province e, nei trenta giorni successivi, il piano di caratterizzazione presentato anche alla regione, che entro i trenta giorni successivi convoca la conferenza di servizi e lo autorizza. Poi c'è l'analisi di rischio, che il soggetto responsabile presenta entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione e che la conferenza di servizi approva entro sessanta giorni dalla ricezione. E se la concentrazione supera le soglie di rischio, il progetto operativo di bonifica va presentato nei sei mesi successivi e la regione lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.

Sono i termini scritti nella norma, non una stima pessimistica. Sommati, descrivono una procedura che nel caso peggiore si misura in trimestri. Nessun cantiere edilizio sopravvive a quel calendario con la gru ferma e le maestranze in attesa. È il motivo per cui l'indagine sul sottosuolo va messa prima dello scavo e non dopo: la ricerca documentale — vecchi libretti di impianto, planimetrie della centrale termica, fatture del combustibile, foto aeree storiche, mappe catastali di due proprietari fa — costa una frazione di una settimana di fermo cantiere, e l'indagine strumentale non distruttiva sul terreno costa meno di una fondazione da rifare.

C'è poi il documento che chiude la storia, e che in questi due scenari conta più che altrove perché è l'unica cosa che resta scritta quando sopra ci si costruisce o ci si asfalta. L'articolo 248 stabilisce che il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, e la loro conformità al progetto approvato, sono accertati dalla provincia con apposita certificazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'ARPA territorialmente competente; se la provincia non provvede entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, provvede la regione nei sessanta giorni successivi, previa diffida ad adempiere. Quella certificazione è anche il titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate. Chi compra o affitta quel capannone, dieci anni dopo, chiederà quel foglio: se non c'è, il piazzale rifatto a nuovo non vale niente come prova.

Vale infine ricordare il rovescio della medaglia, per chi eredita un'area già sistemata da altri. L'articolo 253 prevede che gli interventi eseguiti d'ufficio dall'autorità competente costituiscano onere reale sui siti contaminati, iscritto nei registri immobiliari dopo l'approvazione del progetto di bonifica e da indicare nel certificato di destinazione urbanistica. Prima di comprare un capannone con un bel piazzale nero, il certificato di destinazione urbanistica si legge fino in fondo.

Un'ultima avvertenza, che in questa nicchia è la più importante di tutte. Se il serbatoio si possa lasciare sotto — bonificato e riempito di materiale inerte — oppure vada estratto anche a costo di demolire la pavimentazione, non lo dice una norma nazionale unica: sui serbatoi interrati dismessi le regole sono in larga parte regionali e comunali, e cambiano da un comune all'altro. Quando sopra c'è un edificio la risposta pratica è spesso obbligata, ma va fatta dire per iscritto all'ufficio ambiente del Comune e all'ARPA prima di firmare un preventivo che dà per scontata una soluzione.

Fonti: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 240, 242, 248 e 253, testo vigente consultato su Normattiva. L'ammissibilità della messa in sicurezza permanente in loco e gli obblighi di comunicazione o censimento dei serbatoi interrati dismessi sono materia regionale e comunale: si verificano al Comune e all'ARPA competenti.

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